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Immobili
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Scopri alcune delle soluzioni proposte dal nostro Istituto per favorire lo sviluppo della tua Impresa: Contributi
in c/capitale (L.488 del 19/12/1992) Imprese ubicate in zone svantaggiate (aree obiettivo 1, 2 o ex art.87 3/C del trattato di Roma). Iniziative finanziabili Attività produttive, estrattive e manifatturiere in relazione a progetti dŽinvestimento; attività fornitrici di servizi reali; attività turistico alberghiere.Sono finanziati nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni attraverso lŽagevolazione delle spese di progettazione e studio, le opere murarie, le spese per impianti, macchinari ed attrezzature.Sono inoltre agevolate le spese per costi del personale, beni acquisiti e materiale di consumo, commesse interne e spese generali inerenti alla ricerca scientifica. Importo
del contributo CONTRIBUTI IN C/INTERESSI PER IMMOBILI (Legge 25/7/52 nr.949 capo VI) Beneficiari Qualsiasi impresa artigiana, come definita negli artt, 2 e 3 della legge quadro 443/85, compresi i loro consorzi e le cooperative. Iniziative finanziabili Si possono
individuare tre classi di spese agevolabili: Importo Per le spese che riguardano i laboratori e gli impianti, macchinari ed attrezzature (punti 1 e 2 succitati), lŽimporto dei finanziamenti agevolati copre il 100% dellŽinvestimento, fino ad un massimo di 240 milioni. Per quanto riguarda le scorte, le materie prime o i semilavorati, lŽimporto massimo del finanziamento non potrà eccedere gli 80 milioni. I citati limiti possono essere aumentati del 50% attraverso lŽutilizzo di fondi regionali. Tasso Il tasso
agevolato dŽinteresse è calcolato in base al tasso di riferimento e
varia, a seconda dellŽubicazione dellŽimpresa, come segue: Il finanziamento è esente da ogni onere di spesa, compresa lŽimposta sostitutiva. Durata La durata del finanziamento agevolato, nel caso di impresa di nuova costituzione, è prevista in dieci anni per gli immobili ed in cinque anni per le attrezzature e le scorte. Nel caso di domande inoltrate da imprese non di nuova costituzione, i limiti di durata dellŽagevolazione scendono rispettivamente a 7, 4 e 2 anni. |
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